Il divieto di trattare particolari categorie di dati fra cui quelli relativi a convinzioni religiose, appartenenza sindacale e alla salute è indicato all'art. 9 del GDPR.
Questi dati vengono normalmente trattati dai datori di lavoro con riferimento ai propri dipendenti.
Questo divieto esclude i casi in cui il trattamento sia necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri.
Nel nuovo Codice Privacy (art.2) vengono specificati quali sono considerati "compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri”:
- l’instaurazione, la gestione e l’estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, anche non retribuito o onorario nonché di altre forme di impiego
- le attività in materia sindacale, di occupazione e di collocamento obbligatorio, di previdenza e assistenza, di tutela delle minoranze e pari opportunità nell'ambito dei rapporti di lavoro
- l’adempimento di obblighi retributivi, fiscali e contabili, igiene e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione
- l’accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile
- l’attività ispettiva.
Rimane chiara per cui la liceità di questi trattamenti da parte dell'azienda che vanno comunque indicati nella documentazione necessaria per l'adeguamento alla normativa europea...